STATUTO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA DELL’UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA

Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE 

1.1 E’ Costituito il “Comitato Provinciale” della Provincia di Vicenza “dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia”, che riunisce le Pro Loco aderenti all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia aventi sede nella Provincia di Vicenza ed è contraddistinto dalla sigla UNPLI – VICENZA. L’Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

1.2  Il logo ed emblema ufficiale dell’UNPLI – VICENZA è costituito dal logo ufficiale dell’UNPLI – VICENZA, (eventualmente affiancato da un ulteriore simbolo dell’UNPLI Nazionale e Regionale).

1.3 L’UNPLI – VICENZA è un’articolazione periferica, a livello provinciale, del Comitato Regionale UNPLI VENETO, dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, di cui rispetta gli Statuti.

1.4 L’UNPLI – VICENZA è una libera associazione fondata sul volontariato, è apartitica, indipendente da qualsiasi ideologia e dotata di autonomia patrimoniale.

1.5 L’UNPLI – VICENZA ha sede legale in Sandrigo e può istituire una o più sedi operative. La sede Legale e le sedi operative possono essere cambiate dal Consiglio senza intervenire sullo statuto.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE
2.1  L’UNPLI – VICENZA coopera con le Istituzioni, con l’UNPLI Nazionale, con il Comitato Regionale UNPLI VENETO e con gli altri Comitati Provinciali UNPLI, con le Istituzioni e con il mondo scolastico ed accademico per la promozione e la valorizzazione dell’Italia, della Regione Veneto, della Provincia di VICENZA in particolare, in campo turistico, culturale, folcloristico, linguistico, enogastronomico e dei prodotti tipici locali, ambientale, ecologico, naturalistico sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.

Inoltre promuove e progetta iniziative ed attività in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto, favorendo le collaborazioni e le sinergie a livello nazionale ed internazionale.

2.2 L’UNPLI – VICENZA non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività – compresa l’informazione, l’accoglienza turistica, la formazione e/o dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all’oggetto sociale.

2.3 L’UNPLI – VICENZA ha, inoltre, il compito di:

a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate e dei Consorzi, nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti, pubblici e privati, che operano a livello provinciale e sub-provinciale;

b) fungere da struttura di supporto e coordinamento dei Consorzi e delle Pro Loco associate nelle loro attività, fornendo alle stesse ogni possibile assistenza tecnica per l’assolvimento degli obblighi di legge in materia giuridica, contabile, amministrativa, delle autorizzazioni, fiscale e della sicurezza anche attraverso l’organizzazione di corsi finalizzati alla formazione, attivando un servizio di segreteria, avvalendosi anche delle loro strutture

c) promuovere ed organizzare iniziative ed eventi che consentano la valorizzazione ed il potenziamento dei beni e delle risorse locali nei loro aspetti culturali, linguistici, folcloristici, ambientali, turistici, sociali, economici, enogastronomici, sportivi e ricreativi.

d) promuovere e favorire la costituzione delle Pro Loco nelle realtà comunali nelle quali non sono presenti;

e) adempiere alle funzione demandategli dalla Regione Veneto, dalla Provincia di VICENZA e dai Comuni del territorio anche a mezzo di convenzioni e/o contratti.

f) Coordinare l’attività e promuovere lo sviluppo dei Consorzi di Pro Loco.

ART. 3 – QUALIFICA, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

3.1 La qualifica di associato dell’UNPLI – VICENZA è acquisita da tutte le Pro Loco della provincia regolarmente associate all’Unione Nazionale Pro loco d’Italia.

Una Pro Loco si associa all’UNPLI – VICENZA contestualmente all’iscrizione all’UNPLI Nazionale. Le Pro Loco di nuova iscrizione sono ammesse all’UNPLI con delibera del Consiglio Regionale dell’UNPLI VENETO su parere del Presidente Provinciale, a seguito di delibera del Consiglio Provinciale. La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua deliberata dal Consiglio Nazionale e dalla eventuale maggiorazione deliberata dall’UNPLI VENETO. La quota associativa non è rivalutabile. Non sono ammessi soci temporanei.

3.2 Ogni associato ha pari diritto di voto. Il socio è legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore o da un suo delegato, nominato tra i componenti del proprio Consiglio Direttivo ed in mancanza, nominato tra i soci.

3.3 Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco che risultino in regola col versamento della quota di iscrizione all’UNPLI relativa all’anno precedente, oltre a quello dell’anno in cui si effettuano le suddette operazioni, versata almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea stessa, e non risultino morose

3.4 Gli associati hanno diritto di:

a) ricevere annualmente la tessera associativa dell’UNPLI;

b) essere soggetti attivi e passivi in relazione alle elezioni sociali;

c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;

d) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’UNPLI; avere puntuale informazione sull’attività dell’UNPLI – VICENZA nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente statuto; svolgere, su delega dell’UNPLI – VICENZA, attività di programmazione e di organizzazione.

3.5 Gli associati hanno il dovere di:

a) osservare le norme statutarie e regolamentari e quanto deliberato dall’UNPLI;

b) versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale e l’eventuale maggiorazione deliberata dall’UNPLI VENETO;

c) versare eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dell’UNPLI – VICENZA;

d) perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal consiglio di UNPLI – VICENZA;

e) inviare ad UNPLI – VICENZA nei tempi stabiliti il Bilancio o il Rendiconto Consuntivo con la relazione delle attività svolte, il Bilancio Preventivo con il Programma delle attività preventivate;

f) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.

3.6 La qualità di associato si perde per:

a) dimissioni dall’UNPLI;

b) scioglimento della Pro Loco;

c) esclusione dall’UNPLI per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.

3.7 Lo scioglimento di una Pro Loco associata è accertato dal Consiglio dell’UNPLI VENETO.

3.8 Gli associati morosi, per conservare l’iscrizione all’UNPLI, possono regolarizzare il versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive. Oltre tale ritardo l’associato moroso è automaticamente escluso dall’UNPLI.

3.9 I provvedimenti disciplinari di esclusione di una Pro Loco sono adottati dall’UNPLI VENETO in sede di Consiglio. Il Comitato Provinciale segnala eventuali situazioni di criticità all’UNPLI VENETO il quale assumerà i provvedimenti disciplinari.

Titolo II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 4 – ORGANI PROVINCIALI

4.1 Gli Organi dell’UNPLI – VICENZA sono:

a) l’Assemblea Provinciale;

b) il Consiglio Provinciale;

c) il Presidente;

d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio Provinciale dei Probiviri;

4.2 Tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI – VICENZA hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso. Tutte le cariche sono gratuite.

4.3 I componenti degli organi collegiali decadono, e non sono più rieleggibili per il mandato in corso, qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati ed accettati dall’organo di appartenenza.

4.4 I componenti del Consiglio, o dei Collegi, come di qualsiasi carica elettiva UNPLI – VICENZA, s’intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l’affiliazione all’UNPLI che consenta il diritto di voto.

ART. 5 – ORGANISMI AUSILIARI
5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’UNPLI – VICENZA può istituire per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:

a) le Commissioni;

b) le Cariche onorarie;

c) i Membri esperti.

ART. 6 – ADEMPIMENTI

6.1 L’UNPLI – VICENZA invia all’UNPLI VENETO, in tempi congrui, copia:

a) della convocazione di ogni Assemblea Provinciale;

b) del verbale dell’Assemblea Provinciale;

c) del Bilancio di Previsione con il programma delle attività programmate;

d) del Bilancio o Rendiconto Consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico e la relazione delle attività svolte;

6.2 L’UNPLI – VICENZA è tenuta ad inviare all’UNPLI VENETO copia delle eventuali modifiche che venissero apportate agli statuti e regolamenti.

Titolo III – ORGANI PROVINCIALI

ART. 7 – ASSEMBLEA PROVINCIALE

7.1 L’Assemblea Provinciale, organo sovrano del Comitato Provinciale, regolarmente costituita rappresenta le Pro Loco associate e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati e per tutte le strutture dell’UNPLI – VICENZA.

7.2 L’Assemblea Provinciale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell’UNPLI – VICENZA, in accordo con quelli determinati dall’Assemblea Regionale.

7.3 L’Assemblea Provinciale può essere sia ordinaria che straordinaria.

7.4 E’ di competenza dell’Assemblea Provinciale:

a) approvare le linee programmatiche ed il Programma delle attività dell’UNPLI – VICENZA;

b) approvare il Bilancio o Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo dell’UNPLI – VICENZA;

c) approvare le modifiche statutarie;

d) approvare i Regolamenti di propria competenza;

e) eleggere i componenti del Consiglio Provinciale determinandone il numero;

f) eleggere i componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

g) eleggere i componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri;

h) eleggere i propri rappresentanti alle Assemblee degli Organi superiori se richiesto;

i) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’UNPLI – VICENZA, disponendo circa la destinazione del patrimonio (come previsto dalla 383) e la nomina dei Commissari liquidatori;

j) deliberare in merito alla nascita di nuovi Consorzi;

k) deliberare le sanzioni disciplinari alle Pro Loco socie;

l) ratificare le deliberazioni del Consiglio Direttivo là dove previsto.

7.5 L’Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco associate.

7.6 L’Assemblea Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per determinare le linee programmatiche del prossimo esercizio e per approvare il Programma delle attività, il Bilancio o Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo. Si riunisce in forma elettiva ogni quadriennio per la elezione degli Organi Provinciali ed è convocata dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale.

7.7 L’avviso di convocazione dell’Assemblea Provinciale deve contenere l’indicazione del luogo, della data, e dell’ordine del giorno dell’adunanza. Esso deve essere spedito a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione, almeno otto giorni prima della riunione.

7.8 L’Assemblea Provinciale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Provinciale o a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo delle Pro-Loco associate.

I poteri dell’Assemblea straordinaria sono:

a) deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto;

b) deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell’UNPLI – VICENZA;

c) deliberare sulla nomina del liquidatore.

7.9 L’Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria fatto salvo quanto previsto dagli art. 18 e 19 e dalle disposizione del presente statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

7.10 Le decisioni dell’Assemblea Provinciale sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.

7.11 Le delibere in merito alle sanzioni disciplinari verso i soci devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti.

7.12 L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato all’inizio dei lavori.

7.13 Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono consultabili dai soci previa richiesta scritta e motivata, presso la sede sociale. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Consorzi delle Pro Loco esistenti nella Provincia, ed i membri del Consiglio Provinciale previo invito da trasmettere come da art. 7.7.

ART. 8 – CONSIGLIO PROVINCIALE

8.1 Il Consiglio Provinciale è formato da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 15 consiglieri, tassativamente in numero dispari, eletti dall’Assemblea Provinciale fra una lista di nomi proposti e votati come previsto da regolamento (art. 22.3).

Alla votazione ogni associato potrà esprimere una sola preferenza e non potrà essere portatore di deleghe di altre Pro Loco.

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente mediante lettera semplice o altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei consiglieri della convocazione, almeno otto giorni prima della riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione stessa. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via e-mail con il maggior preavviso possibile.

8.2 Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma almeno tre volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

8.3 La riunione del Consiglio Provinciale è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

8.4 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti.

8.5 Il consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato decaduto e sostituito, fino alla scadenza del Consiglio, dal primo dei non eletti.

Qualora non ci fossero altri soci che hanno ricevuto voti e dovessero venire meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio d’Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell’Assemblea al fine di ricostituire l’organo decaduto. In tal caso il nuovo consiglio rimarrà in carica solo per il periodo restante della naturale scadenza.

ART. 9 – PREROGATIVE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

9.1 Il Consiglio Provinciale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge, dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all’Assemblea Provinciale; in via esemplificativa e non esaustiva:

a) indice l’Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria;

b) nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;

c) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Regionale e Provinciale sviluppandone la relativa programmazione;

d) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Provinciale e l’altra;

e) approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell’Assemblea;

f) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della provincia che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;

g) predispone le linee programmatiche, il Programma delle attività, il Bilancio di Previsione ed il Bilancio o Rendiconto Consuntivo;

h) propone all’approvazione dell’Assemblea Provinciale:

– le linee programmatiche ed il Programma delle attività;

– il Bilancio o Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo;

– i regolamenti di competenza dell’Assemblea;

– le modifiche statutarie;

– l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI – VICENZA;

i) esprime parere in merito alla nascita di nuovi Consorzi di Pro Loco e di nuove Pro Loco;

l) nomina le commissioni;

k) assume deliberazioni inerenti il personale e l’organizzazione degli uffici e delibera l’assunzione di personale dipendente e l’affidamento di incarichi professionali, che devono avvenire nel rispetto dei limiti della L. 383/2000;

m) attua le deliberazioni dell’Assemblea Provinciale.

9.2 I verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale sono resi sempre disponibili ai Consiglieri Provinciali, ai componenti il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ed ai componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri.

9.3 Alle riunioni del Consiglio Provinciale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri Regionali residenti nel territorio della Provincia o altri delegati, rappresentanti la Regione, la Provincia, i Comuni o altri organismi.

I lavori delle sedute sono verbalizzati dal Segretario o, in sua assenza, da un Consigliere incaricato dal Presidente

ART. 10 – PRESIDENTE PROVINCIALE
10.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’UNPLI – VICENZA ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

10.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza semplice dei voti.

10.3 Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi anche se non interi, ma superiori a un mandato e mezzo e salvo deroga del Consiglio nel caso alle elezioni non vi sia nessun candidato. Tale deroga può avvenire per un solo ulteriore mandato.

10.4 Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’UNPLI – VICENZA secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Provinciale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale, tramite il Segretario e gli uffici preposti eventualmente istituiti;

b) adotta, in caso di comprovata urgenza e gravi motivi, delibere di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;

c) promuove e da esecuzione alle delibere degli Organi Provinciali, e coordina le attività delle Pro Loco socie, dei Consorzi e delle Commissioni;

d) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;

e) ha facoltà di assistere, alle riunioni delle Commissioni, delle Pro-Loco associate e loro Consorzi;

f) è responsabile, assieme al Segretario Provinciale, della gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’UNPLI – VICENZA-, sovraintende al buon funzionamento degli uffici del Comitato Provinciale;

g) redige, assistito dal Segretario Provinciale, il Bilancio o Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio di previsione;

h) quale rappresentante legale dell’UNPLI – VICENZA di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito il Consiglio Provinciale;

i) il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni;

j) può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;

l) convoca, su deliberazione del Consiglio Provinciale, l’Assemblea Provinciale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vice-Presidente.

10.5 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Provinciale ed il Vice-Presidente convoca entro 30 giorni il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente, che durerà in carica fino al completamento del mandato del Presidente decaduto.

ART. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1 Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è costituito da tre Revisori effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.

11.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore più votato e riservata ai membri effettivi, il Collegio elegge il Presidente.

11.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:

a) vigila sull’andamento della gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’UNPLI – VICENZA;

b) esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;

c) redige apposito verbale delle riunioni collegiali.

11.4 esprime preventivamente il proprio motivato ed articolato parere in sede di approvazione del Bilancio o Rendiconto Consuntivo.

11.5 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Provinciale e può partecipare, senza diritto di voto.

11.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

11.7 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che per dimissioni, assenza o impedimento per tre sedute consecutive, non partecipano alle riunioni previste vengono surrogati con i supplenti ed a cascata con il primo dei non eletti sino ad un massimo di due. Di seguito si procede all’elezione di un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 12 – COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

12.1 Il Collegio Provinciale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea fra i candidati aventi adeguati requisiti di esperienza associativa.

12.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal ProbIviro più votato, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha i seguenti compiti:

a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia insorta tra gli Organi Provinciali dell’UNPLI – VICENZA e tra questi e le Pro Loco socie e loro Consorzi;

b) interviene, altresì, nei conflitti tra gli Organi Provinciali dell’UNPLI – VICENZA e coloro che rivestono cariche sociali negli stessi;

c) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente statuto da parte degli Organi Provinciali delle Pro Loco e loro Consorzi.

12.3 Il Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Provinciale.

12.4 Con apposito regolamento può essere determinata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione. In assenza di un regolamento provinciale si farà riferimento al regolamento regionale qualora istituito.

12.5 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.

12.6 I membri effettivi del Collegio dei Probiviri che per dimissioni, assenza o impedimento per tre sedute consecutive, non partecipano alle riunioni previste vengono surrogati con il primo dei non eletti sino ad un massimo di due. Di seguito si procede all’elezione di un nuovo Collegio dei Probiviri.

ART. 13 – SEGRETARIO PROVINCIALE

13.1 Il Segretario Provinciale è nominato e revocato dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente Provinciale anche tra i non Consiglieri, dura in carica quattro anni ma decade in caso di decadenza del Presidente.

13.2 Il Segretario Provinciale è responsabile con il Presidente della corretta gestione amministrativa, economica e finanziaria del Comitato Provinciale e degli adempimenti connessi.

13.3 Il Segretario Provinciale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti Provinciali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Provinciale.

13.4 Sono compiti specifici del Segretario Provinciale:

a) svolgere il servizio di Segreteria dell’UNPLI – VICENZA assistendo alle sedute dell’Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;

b) amministrare il fondo cassa, se istituito allo scopo, dal Consiglio Direttivo;

c) provvedere su incarico del Presidente ad effettuare il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;

d) assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche periodiche;

e) coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dall’UNPLI – VICENZA;

f) curare i rapporti con la Segreteria Regionale e Nazionale dell’UNPLI;

g) assistere il Presidente Provinciale nella redazione del Bilancio o Rendiconto Consuntivo dell’anno precedente da sottoporre al Consiglio Provinciale;

h) assistere il Presidente Provinciale nella redazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo da sottoporre al Consiglio Provinciale;

Titolo IV – ORGANISMI AUSILIARI

ART. 14 – COMMISSIONI

14.1 Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio Provinciale che stabilisce il numero dei componenti, la composizione, l’oggetto, la durata e ne nomina il Responsabile. I pareri, i risultati e le decisioni della Commissione devono essere riportate al Consiglio per l’approvazione.

14.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco associate, o loro Consorzi, che persone esterne all’UNPLI – VICENZA. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Provinciale.

ART. 15 – QUALIFICHE ONORARIE

15.1 Agli ex Presidenti Provinciali, come eccezionalmente ad altri componenti dell’UNPLI che hanno rivestito cariche nazionali, regionali o provinciali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l’Assemblea Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI – VICENZA-.

15.2 Tale riconoscimento viene attribuito per votazione, con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi, oppure, in caso di conclamata unanimità, per acclamazione.

15.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari possono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale.

15.4 Il riconoscimento è a vita.

15.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI – VICENZA deve essere accettato dall’interessato formalmente per iscritto.

15.6 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell’UNPLI – VICENZA il Consiglio Provinciale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni.

ART. 16 – MEMBRI ESPERTI

16.1 Gli ex componenti dell’UNPLI che hanno rivestito cariche nazionali, regionali, provinciali, all’interno delle Pro Loco socie, o loro Consorzi, per particolari competenze acquisite possono essere nominati, dal Consiglio Provinciale, Membri esperti.

16.2 Tale riconoscimento viene attribuito per votazione, con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi, oppure, in caso di conclamata unanimità, per acclamazione.

16.3 La nomina a membro esperto ha durata pari a quella del Consiglio Provinciale che l’ha effettuata.

16.4 I Membri esperti, possono essere invitati ad assistere e a esprimere pareri senza diritto di voto.

Titolo V – NORME GENERALI

ART. 17 – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 – PATRIMONIO SOCIALE

17.1 Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI – VICENZA provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:

a) quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, delle province, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

17.2 I proventi delle attività sono impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività istituzionali statutariamente previste. E’ altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitali.

17.3 Il Bilancio Preventivo ed il Programma delle attività deve essere approvato entro il mese di marzo di ogni anno.

Il Bilancio o Rendiconto Consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione sulla gestione, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 30 aprile, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale.

17.4 Tutti i beni o le attività di proprietà dell’UNPLI – VICENZA devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria Provinciale, debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.

17.5 L’UNPLI – VICENZA si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Provinciale può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre analoghe indennità.

Art. 18 – MODIFICHE STATUTARIE

18.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Provinciale con apposita delibera del Consiglio Provinciale, o su richiesta di un terzo delle Pro Loco regolarmente associate.

18.2 L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza assoluta dei voti validi presenti.

Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione.

18.3 Le modifiche al presente statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto pubblico, ma in ogni caso il deposito dell’atto presso gli uffici competenti.

Art. 19 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

19.1 Lo scioglimento dell’UNPLI – VICENZA deve essere proposto all’Assemblea Provinciale dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

19.2 L’Assemblea per lo scioglimento dell’UNPLI – VICENZA è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione.

19.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.

19.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, per fini di utilità sociale escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.

Art. 20 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ E DECADENZA

20.1 Ogni Pro Loco socia, avente i requisiti previsti dal presente Statuto, può candidare un suo socio ad una carica elettiva purché:

a) sia una persona fisica;

b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;

c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l’UNPLI.

20.2 L’Assemblea Provinciale, con apposito regolamento, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

 

Art. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:

a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;

b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 dei votanti.

21.2 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.

21.3 Per l’elezione di organi collegiali possono concorrere solo le Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota di iscrizione all’UNPLI relativa all’anno precedente, oltre a quello dell’anno in cui si effettuano le suddette operazioni e non risultino morose.

Art. 22 – REGOLAMENTI

22.1 I Regolamenti dell’UNPLI – VICENZA sono emanati a cura del Consiglio Provinciale, ad esclusione di quelli di competenze dell’Assemblea e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi Provinciali, nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI – VICENZA.

22.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale o dall’Assemblea se di competenza e su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

22.3 Sono riservati alla competenza dell’Assemblea:

a) il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;

b) il Regolamento elettorale per l’elezione degli organi collegiali;

c) il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative dell’UNPLI – VICENZA;

d) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dall’art. 20.

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA, alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

24.1 Il presente Statuto diventa operante all’atto dell’approvazione.

24.2 Gli Organi Provinciali in carica al momento dell’approvazione dello Statuto decadono automaticamente.

 

ARTICOLATO

Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Oggetto sociale

Art. 3 Qualifica, diritti e doveri degli associati

Titolo II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.4 Organi Provinciali

Art.5 Organismi ausiliari

Art.6 Adempimenti

Titolo III – ORGANI PROVINCIALI

Art.7 Assemblea Provinciale

Art.8 Consiglio Provinciale

Art.9 Prerogative del Consiglio Provinciale

Art.10 Presidente Provinciale

Art.11 Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Art.12 Collegio Provinciale dei Probiviri

Art.13 Segretario Provinciale

Titolo IV – ORGANISMI AUSILIARI

Art. 14 Commissioni

Art.15 Qualifiche onorarie

Art.16 Membri esperti

Titolo V – NORME GENERALI

Art.17 Patrimonio sociale

Art.18 Modifiche statutarie

Art.19 Scioglimento e liquidazione

Art.20 Requisiti di eleggibilità e decadenza

Art.21 Disposizioni generali

Art.22 Regolamenti

Art.23 Disposizioni finali

Art.24 Disposizioni transitorie

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